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Nuovo congedo parentale. INPS spiega

Pubblicato il 20 luglio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015, l’INPS, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015, ha analizzato le nuove disposizioni in materia di congedo parentale, evidenziando che le stesse trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Apposita circolare sarà successivamente emanata per quanto concerne la fruizione oraria del congedo in questione.

La circolare si sofferma in particolare su:

  • l’elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale;

  • il periodo massimo di fruizione del congedo che rimane invariato;

  • l’elevazione del limite temporale di fruibilità in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento;

  • l’elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo, fermo restando l’indennità (30%) ed il limite massimo (6 mesi complessivi tra i genitori) di fruizione della stessa;

  • l’elevazione del limite temporale di indennizzo in caso di adozione e di affidamento;

  • i periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito;

  • i periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito;

  • i periodi di congedo parentale non indennizzabili.

Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro

Chiarisce l’INPS che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).

Interessante è la specifica per cui, nei limiti temporali ai quali è sottoposta la recente riforma, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art. 35 del D.Lgs. n.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

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