La Fondazione Studi dei CdL ha, con circolare n. 17 del 21 luglio 2015, analizzato il D.Lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con riferimento alle modifiche intervenute in materia di:
- congedo obbligatorio;
- congedo parentale;
- lavoro notturno;
- lavoratori autonomi;
- telelavoro;
- altri diritti.
Telelavoro
Chiarisce la Fondazione che l’art. 23 del nuovo decreto legislativo ha previsto che il datore di lavoro il quale, attraverso uno specifico accordo collettivo (anche di secondo livello), conceda al lavoratore il telelavoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali, benefici dell’esclusione di quel lavoratore dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
A titolo esemplificativo la circolare elenca alcuni casi in cui il lavoratore in questione non verrebbe computato, ovvero:
- assunzione apprendisti (datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti);
- assunzione a termine di lavoratori in sostituzioni di lavoratore assenti per maternità (datori di lavoro che occupano fino a 20 lavoratori);
- tutela reale art. 18 L. n. 300/1970;
- indennità risarcitorie previste da D.lgs. n 23/201;
- procedura per riduzione di personale art. 24 L. 223/1991;
- contributo addizionale CIGS (imprese industriali > o < 15 dip. e imprese commerciali con più di 200 dipendenti);
- aliquota contributiva, corrente e addizionale, CIGO;
- contributo Fondo di solidarietà residuale;
- obbligo versamento del TFR all’INPS.