La Confapi ha chiesto al Ministero del Lavoro se, nelle ipotesi di cambio appalto, sia ammissibile il beneficio delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto.
Posto che i chiarimenti non possono che riferirsi a fattispecie intervenute entro il 31.12.2014 – in quanto la Legge di Stabilità 2015 ha soppresso i suddetti benefici con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1º gennaio 2015 – con la risposta all’interpello n. 20 del 20 luglio 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha escluso che le assunzioni a seguito di accordi che obbligano l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, possano fruire delle agevolazioni in questione, in quanto le stesse sono effettuate in attuazione di un obbligo preesistente.
Al contrario, trovano applicazione i benefici di cui all’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990, in caso di assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto, nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che abbia operato la riduzione del personale.