La delibera assembleare di una Srl con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, viene disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti, non può essere oggetto di giudizio arbitrale, ma è di competenza solo del giudizio del Tribunale.
Lo sancisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17950 del 10 settembre 2015.
La Suprema Corte - chiamata in causa dopo che il Tribunale di Catania, adito con l’impugnazione, aveva eccepito la sua incompetenza in virtù della presenza, nello statuto della Srl, di una clausola compromissoria che demandava “ad un arbitro unico la soluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto i rapporti sociali” - dispone la rimessione degli atti allo stesso Tribunale di Catania, ritenendolo competente a giudicare in merito alla controversia in esame dal momento che la lite in oggetto non è suscettibile di essere arbitrata.
Per la Corte, infatti, la richiesta di annullamento della deliberazione assembleare si fonda sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter del Codice civile, che consente di procedere all'azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso.
L'articolo 2482-ter del Cc richiamato dalla Corte, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, la controversia sulla possibile impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, Dlgs 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.