Per espressa previsione normativa, nella determinazione della base imponibile IRAP sono indeducibili:
- l'IMU (artt. 14 co. 1 del D.lgs. 23/2011 e 1 co. 772 della L. 160/2019);l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano, l'IMIS della Provincia autonoma di Trento e l'ILIA della Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 1 co. 772 della L. 160/2019).
Nel caso in cui il trattamento fiscale non sia disciplinato dalla legge istitutiva, la relativa deducibilità varia in relazione al tipo di soggetto inciso dal tributo.
Ad esempio, per le società di capitali e le società di persone che hanno optato per il calcolo dell'IRAP in base al bilancio, rileva la classificazione contabile (ex art. 5 del D.lgs.. 446/97). Sono così deducibili le imposte e le tasse rilevate nella voce B.14 del Conto economico (diverse dalle imposte dirette e relative addizionali e imposte sostitutive, da iscrivere alla voce 20 del Conto economico, irrilevante ai fini IRAP), quali l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, la TARI, ecc.