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Oneri fiscali diverse dalle imposte sui redditi – disciplina fiscale

Pubblicato il 30 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Per espressa previsione normativa, nella determinazione della base imponibile IRAP sono indeducibili:
  • l'IMU (artt. 14 co. 1 del D.lgs. 23/2011 e 1 co. 772 della L. 160/2019);l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano, l'IMIS della Provincia autonoma di Trento e l'ILIA della Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 1 co. 772 della L. 160/2019).
Nel caso in cui il trattamento fiscale non sia disciplinato dalla legge istitutiva, la relativa deducibilità varia in relazione al tipo di soggetto inciso dal tributo. 
Ad esempio, per le società di capitali e le società di persone che hanno optato per il calcolo dell'IRAP in base al bilancio, rileva la classificazione contabile (ex art. 5 del D.lgs.. 446/97). Sono così deducibili le imposte e le tasse rilevate nella voce B.14 del Conto economico (diverse dalle imposte dirette e relative addizionali e imposte sostitutive, da iscrivere alla voce 20 del Conto economico, irrilevante ai fini IRAP), quali l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, la TARI, ecc.

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CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento quinta rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine ...

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Iva Liquidazione mensile

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Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 luglio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).