La quota spettante al socioaccomandatario, pur nonpotendo essere sequestrata in costanza di rapporto societario se non sia liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, può tuttavia,essere sottoposta a esecuzione forzata all’esito della liquidazionedella società.
E difatti, da un lato, il sequestro dellaquota del socio accomandatario deve essere escluso, poiché l’intuitus personae sul quale si fonda l’esistenza della società verrebbemeno al venire meno della sostanziale qualità di socio in capo al soggetto cheamministra la società e che assume su di sé il rischio d’impresa, con laconseguenza di un danno per gli altri soci, soggetti terzi del tutto estranei alle ragioni delsequestro.
Dall’altro lato, il rapporto sociale in questione èperò disciplinato anche dagli articoli 2270 e 2305 del Codice civile i quali,anche se impediscono al creditore particolare del socio di sostituirsi a questo nellaposizione appunto di socio, lo autorizzano a far valere le sue ragioni sulla quota spettante al sociostesso all’esito dellaliquidazione.
Sulla scorta di dette considerazioni, la Corte dicassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 36929 del 14 settembre 2015, ha rigettato ilricorso promosso dal socio accomadatario di una Sas, imputato, tra gli altrireati, di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false, contro ladecisione di conferma del sequestro preventivo disposto nei suoi confronti eche aveva colpito, tra gli altri beni, le quote di sua proprietà della società.