Tra le nuove massime inmateria societaria, chesaranno illustrate dai notai del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie nel convegno che si svolgerà il 19 settembre aSarmeola di Rubano (Padova), spicca per originalità quella che afferma come la perdita che azzera il capitale sociale della Srl non annulla lequote di partecipazione dei soci.
Tale affermazione deriva dal cambiamento operato conla riforma del 2003 con la quale è stato incrinato il principio per cui traconferimento del capitale e relativa partecipazione allo stesso il rapportodeve essere stringente; da quel momento, in sede di apporto di capitale, non deveforzatamente coincidere il valore delconferimento con il valore della partecipazione.
Ad esempio, Tizio e Caio possono versare importidiversi ma detenere la stessa percentuale di partecipazione.
Secondo i notai triveneti, tale impostazioneconsente di riconoscere alle partecipazioni di capitale di Srl «la loro intrinseca reale natura di “quota nell’affare”, piuttosto chequella di entità nominale astratta priva di qualsiasi significato concreto».
Da ciò discende, tra le altre cose, che nelladelibera di ricostituzione del capitale azzerato non c'è l'obbligo di offrirein sottoscrizione il 100% delle partecipazioni rinvenienti dall’aumento dicapitale.