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Preliminare di vendita. Il recesso del fallito non pregiudica l'acquirente tempestivo

Pubblicato il 17 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In tema di contratto preliminare il curatore, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta dal promissario acquirente - e poi riassunta nei confronti del curatore medesimo - anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società venditrice, mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto in base all'art. 72 Legge fall.

Ma – ed è ciò che rileva nella fattispecie trattata – se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore, non è opponibile nei confronti del promissario acquirente.


Ciò significa, in altre parole, che la domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del venditore nel registro delle imprese, non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, purché non lo faccia con effetti pregiudizievoli nei confronti del promissario acquirente che tale domanda abbia proposto.


Ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2652 comma 2 c.c.. Sicché il giudice ben può accogliere siffatta domanda, con sentenza che, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene promesso in vendita alla massa attiva del fallimento.


A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 18131 depositata il 16 settembre 2015, con cui ha respinto il ricorso di una s.n.c in persona del curatore del fallimento (quale promissaria venditrice), avverso il provvedimento con cui era stato trasferito ex art. 2932 c.c. ad altra s.n.c. (promissaria acquirente), l'immobile oggetto di un contratto preliminare stipulato tra le società, pur avendo il curatore, a seguito del fallimento, optato per lo scioglimento da tale contratto.  

 

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