Il Decreto Internazionalizzazione modifica, a partire dal 2015, i criteri di rilevanza fiscale delle svalutazioni. La nuova norma stabilisce che la perdita su crediti è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio, anche se lo stesso è successivo a quello in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale. La deduzione non deve, però, avvenire in un esercizio successivo a quello nel quale il credito deve essere cancellato dal bilancio. Già l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E/2013, aveva affermato che per le perdite relative a crediti di modesta entità, e per i quali sono decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento, la scadenza del termine rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta. Questo principio è stato confermato dalla norma ed esteso ai casi delle procedure concorsuali. Il comma 2, articolo 13 del D.Lgs. internazionalizzazione stabilisce che la nuova norma di applica a decorrere dal 2015.