Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'art. 35 del D.P.R. n.633/1972 e il D.m. 17 giugno 2014 stabiliscono che il contribuente ha l'obbligo di comunicare – in Unico PF compilando il rigo RS140 e in Unico SC e SP, rispettivamente, i righi RS104 e RS40 – la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo di imposta di riferimento.
Inoltre, in caso di controlli, deve rendere le fatture leggibili ed accessibili anche se esse si trovano in un luogo diverso da quello in cui il contribuente svolge l'attività.
Infatti, il soggetto può conservare presso di sé le fatture oppure può conservarle presso un depositario delle scritture contabili oppure presso un terzo il quale ha solo il compito di conservare elettronicamente i documenti fiscali.
Qualora detenga le fatture elettroniche presso quest'ultimo soggetto (conservatore), non è tenuto ad effettuare nessun'altra comunicazione, al di fuori di quelle indicate.
Tale affermazione, fornita dall'agenzia delle Entrate con risoluzione n. 81 del 25 settembre 2015, nasce dal fatto che in ogni caso il conservatore è tenuto a svolgere il servizio secondo le norme Cad, che richiedono la redazione di un apposito manuale della conservazione, nel quale sono descritti i processi per la conservazione ed i soggetti che vi partecipano.