A seguito di richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 23 del 24 settembre 2015, ha chiarito che la fruizione dei permessi giornalieri, c.d. per allattamento, spettante alla madre nel primo anno di vita del bambino, costituisce un diritto potestativo per cui la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei suddetti riposi.
Qualora la donna decida di fruire dei permessi e il datore di lavoro non glielo consenta, quest’ultimo sarà sanzionabile.
Nel caso in cui, invece, la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e, successivamente, per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, il datore non sarà sanzionabile.
Tuttavia, gli organi di vigilanza hanno la possibilità di effettuare verifiche in merito alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione e, pertanto, è opportuno che la rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della madre (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.).