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No all'abuso del diritto negli accertamenti sui diritti doganali

Pubblicato il 01 ottobre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito internet, la nota n. 96267 del 24 settembre 2015, con la quale viene analizzata la disciplina dell'abuso del diritto così come prevista dal Dlgs n. 128/2015, attuativo della Legge di delega fiscale (L. 23/2014).

Nello specifico, le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo hanno apportato modifiche alla Legge n. 212/2000, recante Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, mediante l'introduzione dell'articolo 10 bis che disciplina l'abuso del diritto o elusione fiscale.

Con il nuovo articolo viene indicata la condotta abusiva quale “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. A seguire, viene chiarito cosa debba intendersi con “operazioni prive di sostanza economica” e “vantaggi fiscali indebiti”, ai fini dell'applicazione della condotta abusiva.

I commi da 5 a 11 del nuovo articolo 10 bis prevedono la possibilità per il contribuente di proporre interpello all'Amministrazione finanziaria, per conoscere se le operazioni che intende realizzare o già realizzate, costituiscano fattispecie di abuso di diritto, oltre all'obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente prima dell'emanazione dell'atto impositivo con il quale si contesta l'eventuale abuso del diritto.

L'Agenzia delle Dogane, con la nota 96267, chiarisce che le disposizioni di cui ai commi da 5 a 11 non si applicano ad accertamenti e controlli aventi ad oggetto i diritti doganali come individuati dall'articolo 35 del DPR 43/1973, i quali restano disciplinati dalle previsioni contenute negli articoli 8 e 11 del Dlgs 374/1990, oltre che dalla normativa doganale dell'Unione europea.

La nota, inoltre, ricorda che il Dlgs 128/2015 prevede che le nuove disposizioni si applichino dal 1° ottobre 2015 e che, per le operazioni poste in essere in data antecedente, la nuova disciplina operi a condizione che non sia già stato notificato l'atto di accertamento.

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