La sentenza di omologazione di un concordato preventivo con cessione di beni ai creditori va inquadrata nella previsione di cui alla lettera g) dell’articolo 8, della tariffa, parte nona, allegata al D.P.R. n. 131/1986 che comprende, genericamente, gli atti di omologazione.
Ne consegue che a detta sentenza debba essere applicata l’imposta di registro non in misura proporzionale bensì fissa.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n.19596 depositata il 1° ottobre 2015.