Con sentenza n. 19602 depositata il primo ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, nel respingere il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dato ragione ad una società contribuente, cui era stato notificato un avviso di accertamento, avverso il quale si era prontamente opposta.
Nel suddetto avviso, in particolare, l'Agenzia fiscale, rilevando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e degli altri documenti contabili, aveva accertato il reddito imponibile della società, applicando al volume d'affari dichiarato ai fini Iva, la percentuale di redditività mediamente riscontrata in base alle dichiarazioni dei contribuenti esercenti la medesima attività.
La Cassazione in proposito - accogliendo le ragioni della contribuente e facendo proprie le argomentazioni della Ctr – ha contestato il metodo di calcolo impiegato dall'Agenzia (e conseguentemente annullato l'avviso impugnato), dando piuttosto rilievo alla perdita di esercizio con cui si era chiuso il bilancio della contribuente ed alle risultanze assunte dalla Curatela del fallimento.
In altre parole – ha rilevato la Corte – le risultanze a cui era giunta l'Agenzia, paiono assolutamente in contrasto sia con la rilevante perdita risultante dal bilancio, sia con l'immediato successivo fallimento della s.r.l. contribuente.