Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio - che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’anzianità non è necessaria per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Inoltre, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, l’anzianità si computa tenendo conto del periodo durante il quale il prestatore di lavoro è stato impiegato nell'attività appaltata.