L’INPS rispondendo ad un quesito posto dai Consulenti del Lavoro (FAQ n. 16 del 30 settembre 2015) sull’estinzione del diritto di precedenza ed applicazione dell’art. 8, c. 9, Legge 407/90, ha sostenuto che l’art. 4, c. 12, lett. a), Legge n.92/2012, preclude gli incentivi anche nel caso in cui il datore di lavoro - pur libero di decidere se effettuare una determinata assunzione - assuma un ex-dipendente, titolare di un diritto di precedenza.
Tuttavia:
• quanto sopra vale se la riassunzione venga effettuata entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, termine entro il quale il lavoratore può manifestare il suo interesse;
• la rinuncia ad una singola offerta di lavoro non fa perdere il diritto di precedenza per altre occasioni lavorative.
Inoltre, chiarisce l’Istituto, la manifestazione di interesse del lavoratore non costituisce un presupposto per l’acquisto del diritto, ma una condizione del suo esercizio, nell’ipotesi in cui non sia stato adempiuto l’obbligo di preferire il lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore non ha effettuato la manifestazione di interesse e venga assunto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, l’assunzione costituisce comunque obiettiva attuazione dell’obbligo di riassumerlo, ai sensi dell’art. 4, c. 12, lett. a), Legge n. 92/2012; di conseguenza non spettano gli eventuali incentivi astrattamente previsti per l’assunzione.
Comunque, tale ricostruzione è valida per i casi pregressi all’entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015, in quanto l’art. 24 di tale decreto, al comma 4, espressamente prevede che il diritto di precedenza deve essere dichiarato nell’atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.