L’INPS, rispondendo ad un quesito posto dai Consulenti del Lavoro (FAQ n. 17 del 30 settembre 2015) in materia di diritto di precedenza nei contratti a termine, ha chiarito che in caso di riassunzione del medesimo lavoratore e richiesta dei benefici previsti dall’art. 8,comma 9, della Legge n. 407/1990, trova applicazione quanto previsto dall’interpello n. 29/2014, secondo il quale si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n.604/1966.
Per poter, quindi, fruire delle agevolazioni, la nuova assunzione non deve essere effettuata al fine di sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale.
Inoltre, sempre per l’Istituto, se il lavoratore si dimette e poi viene riassunto dal medesimo datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, l’assunzione deve considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso: in questa ipotesi l’accettazione dell’assunzione vale come manifestazione implicita di volontà all’esercizio del diritto di precedenza.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore si dimetta ed il datore di lavoro abbia intenzione di assumere un altro lavoratore, per evitare che il datore di lavoro sia eccessivamente penalizzato dall’esistenza di una precedente dimissione, è necessaria, per far valere il diritto alla riassunzione, la manifestazione dell’interesse: se questa manca, il datore di lavoro è libero di assumere un altro lavoratore.