Notizia

Diritto di precedenza in caso di dimissioni e risoluzione consensuale

Pubblicato il 01 ottobre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’INPS, rispondendo ad un quesito posto dai Consulenti del Lavoro (FAQ n. 17 del 30 settembre 2015) in materia di diritto di precedenza nei contratti a termine, ha chiarito che in caso di riassunzione del medesimo lavoratore e richiesta dei benefici previsti dall’art. 8,comma 9, della Legge n. 407/1990, trova applicazione quanto previsto dall’interpello n. 29/2014, secondo il quale si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n.604/1966.


Per poter, quindi, fruire delle agevolazioni, la nuova assunzione non deve essere effettuata al fine di sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale.


Inoltre, sempre per l’Istituto, se il lavoratore si dimette e poi viene riassunto dal medesimo datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, l’assunzione deve considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso: in questa ipotesi l’accettazione dell’assunzione vale come manifestazione implicita di volontà all’esercizio del diritto di precedenza.


Nel caso in cui, invece, il lavoratore si dimetta ed il datore di lavoro abbia intenzione di assumere un altro lavoratore, per evitare che il datore di lavoro sia eccessivamente penalizzato dall’esistenza di una precedente dimissione, è necessaria, per far valere il diritto alla riassunzione, la manifestazione dell’interesse: se questa manca, il datore di lavoro è libero di assumere un altro lavoratore.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).