La Direzione per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare prot. n. 16494 del 7 ottobre 2015, ha fornito indicazioni per l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero, relative al regime intertemporale, nelle more dell'emanazione delle istruzioni operative.
In particolare, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 della L. n.689/1981, la nuova disciplina trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.
Pertanto:
- perle condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015 (data di entrata invigore della norma) si applica l'apparato sanzionatorio precedentementevigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzioneaffievolita), e non si applica la procedura di diffida introdotta dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015;
- perle condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo il 24 settembre 2015, stante la natura permanente dell'illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, nell'intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Rammenta,inoltre, il Ministero che, per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
Si ricorda, tuttavia, che l’art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, ha escluso, in caso di irrogazione della c.d. maxisanzione, anche l’applicazione delle sanzion irelative alle omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.