L’art.23, D.Lgs. n. 151/2015, ha modificato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori,relativo al controllo a distanza dei lavoratori. La nuova formulazione della norma prevede, tra le altre cose, che l’accordo o l’autorizzazione non siano necessari in caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione del lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di strumenti diregistrazione degli accessi e delle presenze.
Tuttavia,nel caso in cui in cui gli strumenti vengano modificati, anche aggiungendo software di localizzazione o altre applicazioni, idonei a permettere il controllo del lavoratore, le modifiche diventano lecite solo se giustificate da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per latutela del patrimonio aziendale, nonché previo accordo sindacale o autorizzazioneministeriale.
Inoltre,è di fondamentale importanza tener presente che, dal 24 settembre 2015, idatori di lavoro possono utilizzare a tutti i fini connessi al rapporto dilavoro – compresi fini disciplinari - le informazioni legalmente raccolte con:
- i sistemi di videosorveglianza;
- gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa;
- gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze;
purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).