Notizia

Accertamento sintetico. L'aumento di capitale rileva nell'anno in cui si verifica

Pubblicato il 05 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Qualora l'aumento di capitale sottoscritto da un contribuente non risulti come frutto di una “

spesa” operata nel periodo d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma come rinuncia ad alcuni finanziamenti effettuati dal socio in annualità precedenti, esso non rileva per l'accertamento sintetico. Lo stabilisce la Ctr Lombardia (sezione staccata di Brescia) nella sentenza n.2484/67/15, depositata l'8 giugno 2015.


Avvisi di accertamento “sintetici”

I giudici bresciani esaminando alcuni avvisi di accertamento “sintetici”

emanati per due annualità successive, hanno accolto integralmente le motivazioni prodotte dal contribuente in sede di appello e concluso sostenendo che: la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società non può avere valenza di indice di capacità contributiva per il periodo d’imposta in cui lo stesso aumento di capitale si è verificato, nel caso specifico in cui il socio stesso fornisce la prova che l'aumento di capitale sociale della partecipata è avvenuto grazie alla rinuncia di un finanziamento erogato in anni precedenti a quello oggetto di accertamento fiscale. In tal caso per la Commissione tributaria viene meno il presupposto per la determinazione del reddito sintetico. Dalle prove fornite dal contribuente appare chiaro che i capitali materialmente utilizzati per sottoscrivere l'aumento di capitale – ai fini della verifica fiscale - devono essere collocati in periodi d'imposta precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).