Qualora l'aumento di capitale sottoscritto da un contribuente non risulti come frutto di una “
spesa” operata nel periodo d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma come rinuncia ad alcuni finanziamenti effettuati dal socio in annualità precedenti, esso non rileva per l'accertamento sintetico. Lo stabilisce la Ctr Lombardia (sezione staccata di Brescia) nella sentenza n.2484/67/15, depositata l'8 giugno 2015.
Avvisi di accertamento “sintetici”
I giudici bresciani esaminando alcuni avvisi di accertamento “sintetici”
emanati per due annualità successive, hanno accolto integralmente le motivazioni prodotte dal contribuente in sede di appello e concluso sostenendo che: la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società non può avere valenza di indice di capacità contributiva per il periodo d’imposta in cui lo stesso aumento di capitale si è verificato, nel caso specifico in cui il socio stesso fornisce la prova che l'aumento di capitale sociale della partecipata è avvenuto grazie alla rinuncia di un finanziamento erogato in anni precedenti a quello oggetto di accertamento fiscale. In tal caso per la Commissione tributaria viene meno il presupposto per la determinazione del reddito sintetico. Dalle prove fornite dal contribuente appare chiaro che i capitali materialmente utilizzati per sottoscrivere l'aumento di capitale – ai fini della verifica fiscale - devono essere collocati in periodi d'imposta precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento.