Con sentenza n. 20055 depositata il 7 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ha accolto il ricorso di un concessionario per la riscossione tributi, avverso il disposto annullamento di un' ipoteca, che lo stesso concessionario aveva iscritto sull'immobile di un contribuente, a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale. Secondo la ricorrente, in particolare, l'ipoteca in questione era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo, di qualsiasi natura, anche non tributari. Per cui, se la Commissione regionale avesse tenuto conto di ciò, non avrebbe, nella fattispecie, riscontrato il mancato superamento della soglia di otto mila euro (al di sotto della quale è espressamente vietato iscrivere ipoteca).
Per l'ipoteca, valgono tutti i crediti iscritti a ruolo
Sul punto la Cassazione, ritenendo fondata la censura, ha espresso il principio secondo cui, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia di otto mila euro di cui all'art. 77 D.p.r. 602/1973, occorre far riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente. Ciò, atteso che, ai sensi del citato D.p.r., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata, ovvero, promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Il tutto, purché sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento della stessa. Pertanto – ha concluso la Corte – merita accoglimento la doglianza secondo la quale l'iscrizione ipotecaria in questione era legittima, in quanto il credito della concessionaria superava il limite di otto mila euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale.