Con sentenza n. 40272 depositata il 7 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha accolto il ricorso di un imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), per aver, nella sua qualità di legale rappresentante di una s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi, correlati alla stipula con altra società estera di un contratto denominato "Stock lending agreement"(con conseguente notevole risparmio di imposta).
Irrilevanza penale del fatto
Condividendo le censure del ricorrente – che lamentava la irrilevanza penale dei fatti contestati – la Cassazione, dopo dettagliata ricostruzione normativa, ha chiarito come la stipula del contratto di prestito delle azioni essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale, quand'anche comportasse la nullità di tale contratto e la sua inopponibilità all'Amministrazione finanziaria, non potrebbe giammai integrare una condotta penalmente rilevante. E ciò, in base al nuovo articolo 10 bis aggiunto alla Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) dall'art. 1 D.Lgs. 128/2015 recentissimamente entrato in vigore. Provvedimento, quest'ultimo - recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in attuazione della Legge delega 23/2014" – il quale esclude espressamente che le operazioni da cui conseguano indebiti vantaggi fiscali ma prive di sostanza economica, possano dar luogo a fatti punibili ai sensi della legge penale tributaria. Ora, nel caso di specie, la Corte ha constatato che, sebbene le operazioni poste in essere dal rappresentante legale comportassero un risparmio fiscale dall'importo predefinito, dalle stesse non derivava alcuna violazione diretta di norme fiscali. Essendo dunque prive di sostanza economica, conclude la Corte – deve optarsi per la irrilevanza penale delle predette condotte, ai sensi della sopra menzionata normativa. Resta tuttavia in piedi la rilevanza amministrativa.
Vigenza della depenalizzazione
Quanto alla vigenza della nuova normativa, la Cassazione ha ricordato come, in forza del formulato regime transitorio, la depenalizzazione delle operazioni abusive abbia efficacia
non solo a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del relativo decreto (ovvero il primo ottobre 2015), ma anche per le operazioni poste in essere in data anteriore, per le quali tuttavia non sia stato notificato l'atto impositivo.