Con sentenza n. 20042 depositata il 7 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha accolto il ricorso di una contribuente, avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto la sua impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro (secondo l'aliquota ordinaria anzi che agevolata) e di irrogazione delle sanzioni per un determinata annualità.
Il fatto
La ricorrente, in particolare, aveva acquistato un immobile chiedendo le agevolazioni prima casa, con l'impegno a trasferirvi la residenza entro 18 mesi. In seguito, tuttavia, per ragioni personali, aveva deciso di alienare detto immobile, per acquistarne un altro, entro l'anno successivo, sito in un comune differente, ivi trasferendovi tempestivamente la residenza. Cosicchè – a parere della Ctr – stante il mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento della residenza nel primo comune, l'avviso in questione doveva ritenersi legittimo.
Le motivazioni
La Cassazione, in proposito – ritenendo fondate le censure della ricorrente – ha evidenziando come la Ctr abbia fatto leva esclusivamente sull'inosservazna, da parte della contribuente, dell'obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dove si trovava l'immobile oggetto delle agevolazioni prima casa, entro i 18 mesi dall'acquisto. Effettivamente – ha precisato la Corte – detto elemento costituisce requisito fondamentale per il conseguimento del beneficio richiesto – provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto di acquisto – nonché vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dall'anzidetta agevolazione, Tuttavia la Ctr non ha dato sufficiente rilievo – ha poi proseguito la Corte annullando l'avviso impugnato – ad altro rilevante fattore; ovvero, che la ricorrente aveva poi alienato il primo immobile entro il quinquennio dall'acquisto, comprandone un altro ubicato in un diverso comune (entro un anno dall'alienazione) ed ivi trasferendovi prontamente la residenza. E ciò, in ossequio e nel rispetto dell' art. 1 nota II bis, prima parte della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986, laddove prevede che il contribuente possa mantenere le agevolazioni prima casa, qualora provveda al trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i predetti benefici fiscali, nel termine di cinque anni dal loro acquisto, e proceda all'acquisto di altro immobile da destinare – come nella fattispecie – ad abitazione principale.