Nell’ipotesi di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere con l’iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. L'omessa attivazione di tale contraddittorio “endoprocedimentale” comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, diritto garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità. E’ questo il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni unite di Cassazione (sentenza n. 19668/2014), ribadito dalla Suprema corte con pronuncia n.20352 depositata il 9 ottobre 2015.