Con nota prot. n. 16576 del 7 ottobre 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha chiarito che, nonostante il D.Lgs. n. 149/2015, istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia entrato in vigore il 24 settembre 2015, l'efficacia delle disposizioni nello stesso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale che seguirà all'adozione deidecreti attuativi, i quali dovranno definire le funzioni e le attribuzioni attualmente esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite delle DTL e delle DIL. Poiché l’Ispettorato è un soggetto che ancora non opera effettivamente, l'art. 9 del D.Lgs. n. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dello stesso, non può attualmente dispiegare alcun effetto. Quindi, i contenziosi dovranno essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati. In definitiva, nelle more della piena operatività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell'art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 22, Legge n. 689/1981 che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà ad essere curata esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato.