La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20533 del 13 ottobre 2015, si è occupata di una situazione in cui un lavoratore, nello svolgimento delle sue normali mansioni di addetto alla macchina bobinatrice, si era introdotto nella zona pericolosa, per riparare i rotoli di carta danneggiati, senza fermare la macchina, verosimilmente per non perdere tempo ed aveva quindi subito un infortunio mortale. Tale operazione era stata ritenuta dalla Corte territoriale abnorme in quanto il lavoratore aveva superato un cancelletto che impediva l’accesso alla macchina bobinatrice, la cui apertura avrebbe, tra l’altro, determinato il fermo della macchina. Per gli Ermellini, tuttavia, nel caso di specie non è adeguatamente accertato che la condotta del lavoratore sia stata abnorme, imprevedibile e assolutamente inopinabile, oppure come rischio elettivo, generato da attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti dello stesso, poiché il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, e la necessità di intervento sulla macchina per effettuare riparazione era una evenienza non solo possibile, ma anzi probabile. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità non solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell’imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e cioè quando l'attività non sia in rapporto con Io svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso, ma anche quando non accerti e vigili che le misure di protezione siano effettivamente rispettate da parte del dipendente posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l’imprudenza e negligenza dello stesso. E’ palese, inoltre, che quando sia occorso l’infortunio mortale, l’accesso alla macchina in movimento non era del tutto impedito, tanto è vero che alcuni testi avevano confermato la possibilità di scavalcare o passare sotto il cancelletto esistente. Quindi, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro occorre tener presente la sussistenza l’obbligo del datore di lavoro di controllare e vigilare che il divieto di accesso alla macchina in movimento venisse rispettato in concreto nonché il fatto che lo stesso debba mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità.