Il lavoratore dipendente della parte in causa, può testimoniare contro il suo datore di lavoro per l’omissione contributiva. Questo è quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20711 del 14 ottobre 2015, aggiungendo che l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., è l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò, solo incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile. In un caso analogo (Cass., sent.n. 3051 dell’8.2.2011) gli Ermellini hanno sancito che “nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di uninteresse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica.