In materia di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 (già ex art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000), attuativo della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro atempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part- time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. Stante quanto sopra, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20843 del 15 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso di una società che non riconosceva ad una lavoratrice part-time le stesse maggiorazioni spettanti ai colleghi occupati a tempo pieno in caso di lavoro notturno e festivo. Nel caso di specie, la società faceva fare turni diversi alla lavoratrice part-time rispetto a quelli continui ed avvicendati dei lavoratori full-time per cui la stessa, di fatto, fruiva di periodi maggiori di riposo, ma, per la Corte, ai fini della suddetta comparazione, non sono assolutamente ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.