L’INPS, con messaggio n. 6462 del 20 ottobre 2015, ha evidenziato che, per le pensioni con decorrenza nell’anno 2015, il coefficiente di rivalutazione da utilizzare per i montanti contributivi di cui alla Legge n. 335/1995 relativamente all’anno 2014, è pari a 1,00. L’Istituto ricorda, inoltre, che, in applicazione dei criteri specificati nella circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo, deve essere calcolato, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995, e del D.Lgs. n. 180 del 30 aprile 1997, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l’anno successivo. Per le pensioni con decorrenza 2015, al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2014 e quella eventualmente versata nel 2015, anteriore alla decorrenza della pensione. In merito al coefficiente di rivalutazione relativo all’anno 2015, da utilizzare per le pensioni con decorrenza nell’anno 2016, facendo comunque riserva di comunicare il relativo indice, viene rammentato che in sede di prima applicazione non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.