Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, ha risolto la problematica emersa circa la soppressione dell’erogazione dell’ASpI per i lavoratori sospesi, dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero dal 24 settembre 2015. In pratica il Ministero si è reso conto che la sua precedente interpretazione letterale e restrittiva della norma, comunicata anche dall’INPS con il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015 – in forza della quale l’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi non poteva più essere erogata per le giornate di sospensione a decorrere dal 24 settembre 2015 – incideva su fattispecie già perfezionate e determinava un vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista fino a tutto il 2015.Stante quanto sopra viene adesso consentito, ai lavoratori le cui sospensioni siano intervenute prima della suddetta data, di continuare a percepire il predetto trattamento sino al 31 dicembre 2015, fermo restando le disponibilità finanziarie iniziali pari a 20 MLN di euro per l’anno in corso.
E’, però, necessario che:
- entro la data del 23 settembre 2015 sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015;
- che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.