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Dta. Conversione in credito d'imposta in caso di perdite fiscali

Pubblicato il 22 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Oggetto della norma di comportamento n. 193 dell’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) è la conversione in credito di imposta di una quota delle attività per imposte anticipate (Dta - DeferredTaxAsset) in caso di perdite fiscali.

Tale regime è previsto all’articolo 2, comma 56 bis, Dl 225/2010, modificato dall’articolo 9, comma 1, Dl 201/2011, che dispone la trasformazione in credito d’imposta della quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite fiscali di cui all’art. 84 del Tuir, quando siano dovute a svalutazioni crediti o rettifiche di valore dell’avviamento o di altre attività immateriali, non più soggette ad ammortamento contabile e che devono terminare il percorso di ammortamento fiscale attraverso specifiche variazioni in diminuzione.

In questo caso, la quota di perdita così prodotta può essere trasformata in credito d’imposta.

La norma di comportamento osserva come non siano individuate le fattispecie che portano alla variazione in diminuzione e quindi consentire alle imprese di attivare la procedura di conversione.

In materia è intervenuta l'agenzia delle Entrate con circolare 37 del 2012, che, con riferimento ad una perdita fiscale derivante da più cause, ha sostenuto che la perdita si presume dovuta alle variazioni in diminuzione che provocano in bilancio il riversamento delle Dta precedentemente iscritte.

Secondo l'Aidc, è possibile, a fronte di perdite fiscali, la trasformazione delle Dta anche se il riversamento sia creato da un evento realizzativo tale da cancellare integralmente la differenza temporanea residua su un bene immateriale.

Quindi, anche di fronte alla cessione di ramo d'azienda al termine del processo di ammortamento contabile, che dia luogo ad una plusvalenza o una minusvalenza fiscale, se si forma una perdita fiscale è possibile che la quota di Dta derivante dal riversamento sia trasformata in credito d’imposta fino a concorrenza della suddetta perdita fiscale.


Reati tributari, riforma in vigore. L’omissione del 770 già dal 2015

E' in vigore il Dlgs 158/2015 che riforma i reati tributari.

Pertanto, entrano in vigore: i nuovi reati di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta e di indebita compensazione di crediti inesistenti; l'inasprimento delle pene per l’omessa presentazione delle dichiarazioni e per la sottrazione o l'occultamento di scritture contabili.

In merito all'omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto, che prevede il carcere da un anno e sei mesi a quattro anni se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro, si evidenzia che la data di riferimento è rappresentata dal 90esimo giorno successivo alla scadenza della dichiarazione.

Quindi, dal momento che quest’anno la presentazione del 770 scadeva il 21 settembre 2015, per le ricadute penali la data cui far riferimento non è quella del 21 settembre ma dal 90esimo giorno successivo, per quest’anno il 20 dicembre 2015. Dunque, il nuovo reato si applicherà anche alle omesse presentazioni del 770/2015.

Quanto all'indebita compensazione le nuove regole si basano sulla natura del credito indebitamente compensato: reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50mila euro, che diventano un anno e sei mesi fino a sei anni, nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.




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