Nella causa C-264/14, pubblicata il 22 ottobre 2015, la Corte di giustizia Ue si è occupata dell’assoggettamento o meno all’Iva delle operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” in una valuta tradizionale o viceversa.
Bitcoin
La valuta virtuale “bitcoin” è utilizzata principalmente per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che accettano tale valuta.
Un contribuente svedese intende acquistare unità della valuta virtuale “bitcoin” direttamente da privati e società o da una piattaforma di cambio internazionale, per poi venderle su detta piattaforma di cambio o depositarle in uno spazio di archiviazione.
Prima questione: si tratta di prestazione di servizi?
La Corte europea ha analizzato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA affermando che rientrano tra le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le operazioni, come quelle oggetto di causa, consistenti nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.
Seconda questione: sono esenti da Iva?
In merito a tale questione, la Corte Ue ha concluso, dopo aver valutato l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, che anche le prestazioni di servizi come quelle in parola, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “bitcoin” e viceversa, costituiscono operazioni esenti dall’Iva.
Infatti, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA sono dirette ad evitare difficoltà derivanti dalla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’Iva detraibile che sorgono per effetto dell’imposizione delle operazioni finanziarie.
Pertanto tali esenzioni vanno applicate anche alle operazioni relative alle valute non tradizionali, come i “bitcoin”, essendo mezzi di pagamento alternativi accettati nelle transazioni.