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Voluntary disclosure, più facile lavorare le pratiche di adesione

Pubblicato il 28 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Dall'incontro organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma (Odcec), che ha visto un confronto diretto tra Agenzia delle Entrate e professionisti, sono emersi alcuni importanti chiarimenti circa la lavorazione delle pratiche di adesione alla Voluntary disclosure.

I dati dell'Osservatorio regionale sulla disclosure

Nel mese di settembre, nel Lazio, si è registrato il boom di domande proprio nelle ore precedenti la scadenza della prima data fissata al 30 settembre, poi prorogata. I soggetti coinvolti sono stati per lo più contribuenti persone fisiche (99%), a cui sono risultati coinvolti soggetti collegati. Le domande hanno riguardato la cosiddetta Voluntary estera. La proroga della data ultima di presentazione delle istanze non esclude un aumento delle domande di adesione anche per le prossime settimane. Questi alcuni dei dati che emergono dai lavori preparatori dell'Osservatorio regionale sulla disclosure, frutto della collaborazione tra la Dre lazio e l'Ordine dei commercialisti di Roma.

Le indicazioni emerse dal confronto tra Fisco e commercialisti

L'incontro di Roma ha consentito ai tecnici del Fisco di fornire importanti specificazioni sulla lavorazione delle pratiche di adesione, dando anche utili consigli per chi intende ancora aderire.

E' stato precisato che:
  • le integrazioni delle pratiche in corso d'opera possono essere inviate agli uffici anche via mail dal consulente o rappresentante del contribuente, con la possibilità di produrre alcuni documenti anche in contraddittorio;
  • la notifica dell’atto deve essere fatta direttamente al contribuente o anche al consulente con delega;
  • è arrivata l'indicazione di ricordare apporti e prelievi dai rapporti finanziari esteri tramite dichiarazioni di parte o prove documentali;
  • si è specificato che non vi è alcun obbligo di documentazione dettagliata se il contribuente si pone come soggetto passivo dell’imposizione (vedi i casi di interposizione fittizia o trust o di riconducibilità a sé dei redditi).

Nuova disciplina dei rimborsi Iva, data unificata per le dichiarazioni integrative

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 27 ottobre 2015, rivede la disciplina dei rimborsi Iva alla luce del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014).

Sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva, che semplifica e accelera l’erogazione delle somme, l'Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’Iva di gruppo.

Le soglie dei rimborsi

Il tetto dell'ammontare chiama gli adempimenti:

  • l’ammontare dei rimborsi Iva eseguibili senza alcun adempimento è passato da 5mila a 15mila euro;

  • per i rimborsi superiori a 15mila euro, non serve più la garanzia, ma basta il visto di conformità o una sottoscrizione alternativa, a meno che non si tratti di richieste particolarmente rischiose, avanzate, ad esempio, da contribuenti a inizio o a fine attività.

Le dichiarazioni integrative hanno termini unificati

Sono superate le indicazioni delle circolari 32/E/2014 e 6/E/2015.

Entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo: è unificata la scadenza per la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative relativamente a compensazioni e rimborsi Iva già comunicati all'Agenzia o per regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa nella dichiarazione.

Sul punto l'Agenzia spiega che i rimborsi ancora in standby - chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche, ossia del 13 dicembre 2014 - e per i quali è scaduto anche il termine per la rettifica della dichiarazione, la conformità può essere garantita da un’autonoma attestazione dell’interessato. Pertanto, con l'attestazione si può anche regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti il 30 settembre 2015.

Compensazioni Iva di gruppo, con le nuove regole

La nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. Determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione: la franchigia del 10% si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di 700mila euro.

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