La decisione penale, pur non avendo, nel giudizio tributario, efficacia vincolante ex articolo 654 del Codice di procedura penale, può comunque costituire un elemento di prova critica, sulla base dei fatti accertati nel relativo giudizio.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.21966 depositata il 28 ottobre 2015 e sulla cui base è stato respinto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di accoglimento dell’impugnazione di una società contribuente avverso un avviso di accertamento.
Fatture soggettivamente inesistenti e Iva detratta
Quest’ultimo atto era stato emesso per il recupero a tassazione dell’Iva ritenuta indebitamente detratta dalla contribuente per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con due Srl ritenute società “cartiere”, interposte rispetto alla società francese, effettivo fornitore delle merci.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano aderito alle ragioni della società contribuente, la quale, oltre a lamentare, tra le altre doglianze, la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio, aveva affermato l’effettività delle operazioni contestate.
Fisco tenuto a dimostrare il dolo o la negligenza del cessionario
La Ctp, in primo luogo, aveva accolto il ricorso della Srl escludendo che gli elementi probatori forniti dall’amministrazione finanziaria consentissero di ritenere provata la connivenza della contribuente con le altre società ritenute responsabili della truffa sull’Iva, conformemente all’esito del procedimento penale parallelamente apertosi a carico dell’amministratore della società medesima. La Ctr, inoltre, aveva respinto l’appello principale dell’Ufficio finanziario contro quest'ultima decisione rilevando la mancata dimostrazione sia della presenza del dolo, sia del fatto che la società cessionaria avrebbe potuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, l’esistenza di un giro fraudolento a monte dei suoi acquisti, e ciò in un contesto in cui esisteva, in atti, sentenza penale di assoluzione dell’amministratore della società contribuente “perché i fatti non sussistono”.
Tutti i rilievi sollevati in sede di legittimità dal Fisco sono stati ritenuti inammissibili dalla Suprema corte la quale, a fronte delle specifiche doglianze, ha sottolineato come i giudici regionali, pur escludendo espressamente il valore di giudicato penale della sentenza di assoluzione di riferimento, avevano correttamente precisato che la stessa sentenza poteva essere debitamente tenuta in considerazione quale elemento probante sull’accertamento dei fatti, in un contesto come quello di specie di assenza di prova, all’interno dello stesso processo tributario, dei pretesi profili di dolo o negligenza della società contribuente.
Riforma sanzioni tributarie con “ultra-tardività” della dichiarazione
Il 7 ottobre scorso, è stato pubblicato nella G.U. n. 233 il Decreto n. 158 del 24.09.2015, attuativo della legge delega 23 dell'11 marzo 2014. Il contenuto del decreto rispecchia gli indirizzi forniti dalla delega al Governo relativamente alla revisione del sistema sanzionatorio penale/tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti del contribuente. Il provvedimento accoglie quelli che sono gli indirizzi della Corte di Giustizia europea in materia di registrazione Iva, prevedendo una sanzione fissa se la violazione fiscale non abbia comportato danno alle casse dell’erario con specifico riferimento alla violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni.
Tra le novità, emerge la possibilità di presentare con una riduzione delle sanzioni la dichiarazione omessa, quando questa sia presentata non oltre la scadenza della dichiarazione successiva, e se non sono stati avviati accessi e verifiche.
Si va dunque dalle violazioni dichiarative a quelle sui versamenti, da quelle dei sostituti d’imposta a quelle tipiche dell’Iva, andando anche a modificare importanti istituti tipici delle diverse imposte d’atto.
Invio gratuito delle dichiarazioni giustificato dall'incremento della clientela
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015, ha ritenuto nullo l'accertamento cui è stato sottoposto un professionista che contava la prestazione gratuita come possibile incremento della clientela.
Nel respingere il ricorso dell'Agenzia, in merito all'accertamento per omessa dichiarazione di compensi verso il consulente fiscale che aveva inviato telematicamente 71 dichiarazioni di parenti, amici o soci di aziende da lui assistite senza percepire compenso, la Corte ha dato credito alla giustificazione del professionista: il favore della semplice trasmissione dei modelli dichiarativi di soci delle società di persone di cui teneva la contabilità e di altre persone avrebbe potuto in qualche modo incrementare la clientela.
Inoltre, la Cassazione osserva che nel 70% dei casi si trattava di soci di società che avevano affidato la tenuta della contabilità al professionista e che avevano a questi corrisposto un compenso che inglobava già anche dette prestazioni individuali ai soci.
Voluntary disclosure, il Senato approva. L'Agenzia sceglie gli uffici
Il Dl 153/2015, che proroga i termini per le procedure di rientro dei capitali detenuti all'estero, ha ottenuto il via libera del Senato ed ora è pronto per l'esame della Camera.
Durante il passaggio a palazzo Madama, sono stati approvati alcuni emendamenti che apportano correzioni alle disposizioni del provvedimento sulla voluntary disclosure in materia di privacy, competenza degli uffici delle Entrate e lotta all'evasione internazionale.
Redditi di cittadini non più residenti all’estero
Dibattito ferrato si è avuto tra il Governo e alcuni gruppi parlamentari su alcuni emendamenti trasversali relativi ai redditi detenuti da cittadini non più residenti all’estero, ma iscritti in passato all’Anagrafe dei residenti all’estero (Aire).
Le proposte di modifica al Dl 153/2015 sono state trasformate in ordine del giorno e accolte all'ultimo minuto proprio al fine di ottenere che “le somme detenute all’estero da cittadini non più residenti all’estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all’Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all’estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all’Aire”, fossero assoggettate ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5%, anziché all’aliquota ordinaria
Deroga principio territorialità per le istanze a rischio
E' stata poi introdotta anche la norma “salva-privacy” che riconosce la possibilità all'Agenzia delle Entrate, relativamente alle istanze che giungeranno a partire dal 10 novembre, con esclusione dunque di quelle in via di perfezionamento, di riconoscere la loro lavorazione presso un ufficio dell'Agenzia diverso da quello competente per territorio (per esempio le procedure di rientro volontario di capitali di un contribuente di Milano potranno essere svolte da un ufficio di Bari). In tal modo, con la deroga al principio di territorialità delle istanze di rientro (articolo 58 del Dpr 600/ 1973), l’Agenzia avrà il potere di regolamentare l’invio delle istanze e delle integrative “sensibili”.
Fine segreto bancario con il Liechtenstein
Sul fronte internazionale, è stato firmato l’accordo tra il Liechtenstein e la Ue sullo scambio di informazioni relative ai conti correnti esistenti a partire dal 2016. Al fine di rafforzare la lotta all'evasione internazionale si è raggiunto un altro accordo per lo scambio automatico di informazioni bancarie a partire dal 1° gennaio 2016. Lo scambio sarà attivato dal gennaio 2017.