Dal sito del Senato si fa sapere che la presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso un errata corrige trasmessa al Senato il 20 ottobre 2015, dà piena efficacia alla proroga dei termini per la trasmissione agli Uffici della relazione accompagnatoria alla richiesta di ammissione alla procedura di voluntary disclosure - collaborazione volontaria - e dei relativi documenti:
- non è più soggetta al termine di trenta giorni previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015.
La differenziazione per le situazioni ante e post 30 settembre 2015 avrebbe avuto profili di carattere discriminatorio nei confronti di coloro che hanno presentato la richiesta, o la richiesta ed i documenti, entro la data prevista dalla legge antecedentemente all’intervento regolatorio (30 settembre 2015), tanto più considerando che l’intervento regolatorio non comporta per i nuovi richiedenti alcuna penalizzazione.
Revisione sistema sanzionatorio penale. Prima analisi di Cassazione
L’Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha effettuato una prima ricognizione delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale dal Decreto Legislativo n. 158/2015 di revisione del sistema delle sanzioni fiscali.
La relazione n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015 contiene un’analisi delle singole disposizioni di cui al Titolo Primo del Decreto n. 158, evidenziando le possibili criticità derivanti dalle novità legislative introdotte, anche alla luce dell’esperienza giurisprudenziale maturata.
Dichiarazione fraudolenta e fatture inesistenti
Per quel che concerne le modifiche che hanno interessato la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la relazione rileva come il campo di applicazione della norma sia stato ampliato.
A seguito della cancellazione del riferimento alla annualità delle dichiarazioni, difatti, il delitto in questione potrà riguardare qualunque dichiarazione, comprese, a titolo di esempio, le dichiarazione dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell’ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. Detto ampliamento, tuttavia – si legge nell’elaborato – non è interessato da un’efficacia retroattiva, “trattandosi di nuova incriminazione, anche se parziale”.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Maggiormente consistente è stato l’intervento modificativo concernente la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, interessata da una dilatazione dei confini applicativi. La nuova struttura dell’illecito è stata semplificata attraverso l’eliminazione dell’elemento della “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” e una più articolata descrizione delle condotte artificiose. Sul versante soggettivo, quindi, viene precisato che il delitto dovrebbe ora ascriversi non solo ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell’imposta sul valore aggiunto. Dal punto di vista oggettivo, l’utilizzo, nella relativa formulazione, della disgiuntiva “ovvero” fa ritenere che ciascuna delle due connotazioni modali (operazioni simulate e documenti falsi/mezzi fraudolenti) sia sufficiente ad integrare il reato.
Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione
Relativamente alla dichiarazione infedele, l’Ufficio del massimario evidenzia come sia stata effettuata un’operazione sostitutiva e additiva alla relativa disposizione, attraverso l’introduzione di due nuovi commi che modificano sensibilmente la relativa disciplina penalistica. Per quel che concerne, poi, la nuova norma che punisce l’omessa dichiarazione se ne viene ipotizzata l’applicabilità anche con riferimento alla dichiarazione da presentare nell’anno in corso.
Occultamento documenti contabili
Sul fronte dell’occultamento o distruzione delle scritture viene evidenziato che, sebbene, in quanto peggiorativo, l’intervento non possa valere per i fatti pregressi, va comunque considerato che, poiché la condotta di occultamento è considerata dalla costante giurisprudenza come reato permanente, si potrebbe determinare l’applicazione della nuova disciplina anche a situazioni di occultamento iniziate in vigenza della previgente normazione ma tuttora in corso.
Omesso versamento di ritenute certificate
Secondo la Cassazione, inoltre, “saranno tutte da verificare” le ripercussioni della nuova disciplina dell’omesso versamento di ritenute certificate sui processi in corso. Sembrerebbe, comunque, di poter escludere che la disposizione introdotta possa definirsi “norma di interpretazione autentica”.
Insolvenza transfrontaliera. Sì alla doppia procedura
In caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una secondaria procedura di insolvenza nell'altro Stato membro ove essa ha la sede legale ed è dotata di personalità giuridica.
Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 22093 depositata il 29 ottobre 2015, nel respingere il ricorso di una s.r.l. in liquidazione (con sede legale in Francia ma operante mediante stabilimento in Italia), avverso il provvedimento con cui i giudici italiani ne avevano dichiarato il fallimento, quale procedura secondaria ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio, relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere.
Lamentava la società ricorrente, in particolare, come non avesse avuto senso aprire una seconda procedura di insolvenza presso lo Stato italiano (dove aveva un'unica sede), poiché la procedura principale era stata già legittimamente introdotta in Francia, in quanto ivi risiedeva la sede principale dei suoi affari. Respingendo dette censure, le Sezioni Unite – cui è stata devoluta la questione – hanno fornito la seguente specifica interpretazione, in base ad una lettura sistematica del menzionato Regolamento CE 1346/2000
E precisamente, l'apertura (come nella fattispecie) nei confronti di una s.r.l. con sede produttiva in Italia, di una procedura di insolvenza principale dal giudice francese in base all'individuazione in Francia della sede legale, non osta a che il giudice italiano possa a sua volta introdurre, nei confronti della medesima società, altra procedura di insolvenza secondaria, ai sensi del sopra citato Regolamento CE. Ciò a condizione, tuttavia, che detta società sia qualificabile come "dipendenza", ai sensi del medesimo Regolamento.
Dichiarazioni Iva, le lettere del Fisco spingono al ravvedimento
Le dichiarazioni Iva per il 2014 sono oggetto delle lettere inviate dall'agenzia delle Entrate a 65mila contribuenti che non hanno presentato il modello o lo hanno inviato soltanto con il quadro VA compilato (quello dei dati generali come il codice dell’attività svolta).
Con provvedimento n. 137937 del 29 ottobre 2015 l'Agenzia, indica le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, da cui risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
Le comunicazioni preventive delle Entrate, alle quali non si deve rispondere perché sono informative, invitano i contribuenti a mettersi in regola attraverso il nuovo ravvedimento operoso - legge 190/2014 - prima che vengano avviati controlli. Se si ritiene che gli obblighi dichiarativi siano stati correttamente assolti, si potrà darne comunicazione all’Agenzia telefonando ai numeri 848800444, se da telefono fisso, e 0696668907, se da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Va selezionata l’opzione “Servizi con operatore comunicazione dalla direzione centrale Accertamento”.
Chi ha presentato la dichiarazione con il solo VA compilato, può regolarizzare presentando una integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni; mentre chi non ha presentato la dichiarazione entro il 30 settembre 2015, può inviarla al Fisco entro il 29 dicembre 2015 (90 giorni dal termine ordinario), con riduzione della sanzione a 25 euro.