Notizia

Consolidato, nuovo modello per la tassazione di gruppo

Pubblicato il 07 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Con il Dlgs 147/2015 (decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese) l'esercizio dell’opzione per il regime di tassazione di gruppo è esteso anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Con il provvedimento del 6 novembre 2015, l'agenzia delle Entrate, oltre ad approvare il nuovo modello da trasmettere online (attraverso il software “MODELLODESIGNAZIONE” sul sito), fornisce indicazioni sulle novità e sulle modalità applicative in caso di consolidati già in corso.


Le date

Il modello di designazione e di comunicazione dell’opzione potranno essere presentati:
  • entro il 31 marzo 2016 per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015, se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente debba essere trasmessa entro la stessa data;
  • per le opzioni già in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione) viene consentita, qualora ne sussistano i presupposti, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
E' ammessa una sola designazione

Le indicazioni dell'Agenzia:

  • il modello permette alla controllante estera di designare una controllata in Italia ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante (con le responsabilità ex articolo 127 del Tuir);
  • è ammessa una sola designazione, che mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo;
  • la controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata;
  • qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte;
  • qualora il controllo nei confronti della controllata designata cessi prima del compimento del triennio, la nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell’evento che ha determinato la fine del requisito.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...