Con il Dlgs 147/2015 (decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese) l'esercizio dell’opzione per il regime di tassazione di gruppo è esteso anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Con il provvedimento del 6 novembre 2015, l'agenzia delle Entrate, oltre ad approvare il nuovo modello da trasmettere online (attraverso il software “MODELLODESIGNAZIONE” sul sito), fornisce indicazioni sulle novità e sulle modalità applicative in caso di consolidati già in corso.
Le date
Il modello di designazione e di comunicazione dell’opzione potranno essere presentati:
- entro il 31 marzo 2016 per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015, se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente debba essere trasmessa entro la stessa data;
- per le opzioni già in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione) viene consentita, qualora ne sussistano i presupposti, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
E' ammessa una sola designazione
Le indicazioni dell'Agenzia:
- il modello permette alla controllante estera di designare una controllata in Italia ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante (con le responsabilità ex articolo 127 del Tuir);
- è ammessa una sola designazione, che mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo;
- la controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata;
- qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte;
- qualora il controllo nei confronti della controllata designata cessi prima del compimento del triennio, la nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell’evento che ha determinato la fine del requisito.