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Prezzi di trasferimento ai fini doganali. Criteri

Pubblicato il 10 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

In considerazione della frequenza raggiunta di scambi infragruppo delle merci in ambito doganale, si rende necessario analizzare i criteri di adozione dei prezzi di trasferimento - transfer pricing.

La circolare 16 del 6 novembre 2015 dell'agenzia delle Dogane, di concerto con l'agenzia delle Entrate, ragguaglia sui risultati raggiunti dal Gruppo di lavoro congiunto Dogane/Entrate in merito alle linee interpretative ed operative che indicano le possibili sinergie tra la disciplina fiscale e quella doganale in materia di determinazione del prezzo di trasferimento accettabile ai fini doganali. Il documento di prassi si incentra sulla questione che non sempre è inaccettabile il valore di transazione quando sussiste un legame tra compratore e venditore. L'autorità doganale esamina le circostanze della vendita e se ritiene che detto legame abbia influito sul prezzo, chiede al dichiarante di fornire altre informazioni particolareggiate per provare che il legame non abbia avuto ripercussioni sul prezzo.


Nel momento in cui il valore in dogana non può essere determinato sulla base del valore di transazione principale delle merci dichiarate, l’art. 30 CDC (codice doganale comunitario) indica gli altri valori a cui fare riferimento: valore di transazione delle merci identiche, valore di transazione delle merci similari, valore cd.“dedotto” dalle rivendite del maggiore quantitativo importato nel mercato interno della Comunità, valore “calcolato” sulla base dei costi dei valori aggiunti.


Dalla circolare si evince che risulta utile il procedimento dell'autorizzazione alla forfettizzazione del valore della transazione. Si tratta di uno strumento decisorio vincolante che elimina la necessità di tenere sospeso per un lungo periodo l’accertamento doganale, offrendo la possibilità, se ne ricorrano le condizioni, di definire preventivamente l’elemento del valore con un ponderato e ragionevole importo a forfait.


In base ai principi di precauzione, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, è prevista la possibilità di concordare con la dogana una pre-determinazione del valore sulla base di criteri di “congruità del prezzo” costantemente monitorabili. Tale procedimento richiede la compilazione di una domanda utilizzando un modello appositamente predisposto, allegato alla circolare.

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