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Riforma sistema sanzionatorio, gli effetti sull’azione della GdF

Pubblicato il 12 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio, il Comando generale della Guardia di Finanza ha indirizzato ai reparti operativi del Corpo una direttiva (la n. 331248/15) del 10 novembre 2015, con la quale vengono esaminate le principali novità in tema di reati e sanzioni tributarie di interesse per il personale operativo. Si tratta di una direttiva preliminare che, seppure tempestiva, non è ancora completamente esaustiva della riforma apportata dal Dlgs 158/2015 e, dunque, subordinata alle valutazioni delle varie Procure della Repubblica.


Novità in materia di intercettazioni e segnalazioni per i reati contabili

La direttiva della GdF ripercorre le principali novità relative al sistema sanzionatorio penale-tributario, con le conseguenti modifiche apportate al Dlgs n. 74/2000.  Tenendo conto dell'aumento della pena nei casi di delitti di occultamento o distruzione di scritture contabili ed indebita compensazione dei crediti inesistenti, viene ora riconosciuta al personale dei reparti della GdF la possibilità di intercettare conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni legate ai casi di occultamento e distruzione di documenti contabili. In altri termini, nel corso di indagini relative ai suddetti delitti, l'autorità giudiziaria avrà la possibilità di disporre l'intercettazione delle conversazioni/comunicazioni telefoniche o di altre forme di comunicazioni che ad essi si riferiscono, e il personale della guardia di Finanza potrà collaborare in tal senso.


Con specifico riferimento alle nuove cause di non punibilità previste dal revisionato articolo 13 del Dlgs 74/2000, relativamente alle ipotesi in cui il contribuente si avvale del ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione costituente reato - con possibilità di estinzione integrale del debito tributario - viene, invece, precisato che i militari incaricati delle verifiche dovranno comunque procedere a trasmettere all'autorità giudiziaria la comunicazione della notizia di reato anche nel caso in cui l'estinzione del debito consenta l'applicazione della causa di non punibilità. In tal caso, i militari saranno tenuti a mettere in evidenza la condotta tenuta dal contribuente rispetto al pagamento del debito erariale, dal momento che la polizia giudiziaria è tenuta a comunicare la notizia di reato per ogni fatto che integri, da un punto di vista solo oggettivo, una fattispecie astratta.


Applicazione temporale delle nuove disposizioni

Nella direttiva delle Fiamme gialle si specifica, inoltre, che per determinate fattispecie di reato che aggravano la situazione del reo si terrà conto esclusivamente dei fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma: ossia commessi dopo il 25 ottobre 2015. E' il caso dei nuovi reati di omessa dichiarazione del sostituto di imposta e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici commessi da un contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili: questi potranno applicarsi soltanto per i fatti commessi dopo il 22 ottobre 2015. Viceversa, le disposizioni che hanno determinato modifiche favorevoli al reo, potranno valere retroattivamente e quindi riferirsi anche a condotte poste in essere prima del 22 ottobre 2015.

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