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Il creditore privilegiato va pagato almeno al 20%

Pubblicato il 12 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

La percentuale di pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari, introdotta quest’estate nella Legge fallimentare, ha effetto anche per i privilegiati, ma non condiziona il trattamento di ogni singola classe. Inoltre, la novità si applica anche ai concordati in bianco presentati prima dell’entrata in vigore della novità; nello stesso tempo, la soglia del 20% non può essere aggirata facendo leva in maniera strumentale sull’eccezione del concordato in continuità.


Sono queste alcune delle conclusioni cui approda una densa pronuncia, una delle prime, se non la prima, sulle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 83 del 2015, del tribunale di Pistoia del 29 ottobre. Quanto alla legge applicabile, la pronuncia chiarisce che, la presentazione di un concordato in bianco ha un effetto di prenotazione del concordato stesso, con formalizzazione successiva del piano, ma non della disciplina applicabile. Perciò deve senza dubbio essere applicata la riforma in vigore da quest’estate.


Quanto all’ambito di applicazione, il tribunale di Pistoia si concentra in particolare sul limite del 20%, chiarendo che la limitazione dell’operatività della regola ai soli creditori chirografari è solo apparente, visto che la novità incide anche per i privilegiati oggetti di soddisfazione non integrale: per loro una soddisfazione inferiore al 20% avrebbe infatti l’effetto di alterare l’ordine delle legittime cause di prelazione. La riforma prevede che la soglia non si applica ai concordati in continuità e, sul punto, la pronuncia prende posizione stabilendo innanzitutto che, nel caso di continuità, il piano dovrebbe proporre ai creditori una percentuale di soddisfazione di almeno il 5 per cento.  


Nell’ipotesi di concordato misto, liquidatorio e con continuità, l’approccio deve essere sostanzialistico per evitare l’elusione della riforma: perciò bisognerà fare ricorso al criterio della prevalenza, con l’applicazione della soglia del 20%, in tutti i casi in cui il ricavato dalla liquidazione dei beni estranei al segmento della continuità rappresentano la quota principale dell’attivo.  La portata espansiva della soglia però si arresta di fronte alle classi.


Quando il piano le prevede, non ogni classe deve prevedere la soglia del

20 per cento. Il riferimento della norma è, infatti, all’ammontare dei crediti e non al singolo credito. Tuttavia, la soglia vale come limite per valutare la l’ammissibilità della proposta di concordato, senza che questo - la pronuncia si sofferma abbastanza a lungo sul punto - significhi una forma di revanscismo da parte della magistratura a scapito della libertà dei creditori nella valutazione della loro convenienza. Al controllo di fattibilità giuridica sul rispetto del requisito del 20% spetta la verifica che la percentuale possa essere soddisfatta sulla base di un piano che non sia manifestamente inidoneo.


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