Notizia

Liquidatore di società di capitali. Il Fisco non può rivalersi entro cinque anni sul professionista che ha agito correttamente

Pubblicato il 17 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Sono molte le domande che gli operatori tributari si pongono in merito alle nuove disposizioni in materia di liquidazione societaria introdotte dal D.Lgs. 175/2014. Gli interrogativi riguardano soprattutto il rapporto tra liquidazione e possibile fallimento della società in presenza di debiti tributari non estinti. L'art. 36 del D.P.R. 602/73 stabilisce che il liquidatore solo in caso di comportamento colposo potrebbe essere aggredito patrimonialmente dal Fisco.


Per i debiti tributari già contestati il liquidatore è immune da colpa se ha iscritto tali debiti nel bilancio finale di liquidazione e non abbia corrisposto somme ad altri creditori dotati di minor grado di privilegio. Per i debiti sorti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese la posizione del liquidatore è ancor meno suscettibile di profitti colposi, visto che al momento della cancellazione non esistevano passività tributarie da saldare.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).