Il nuovo redditometro, se più favorevole, si applica anche alle annualità antecedenti al 2009, trattandosi di accertamento standardizzato. Ad affermarlo la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza 2957/36/2015 depositata lo scorso 2 luglio. Tutto parte da un avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti di un commerciante, sulla base dei coefficienti reddito metrici di cui al D.M. 1992. Il contribuente impugnava la sentenza della Ctp che aveva respinto il ricorso. Il collegio regionale lombardo ha accolto la richiesta del contribuente di applicare anche per l'anno di imposta 2008 le nuove regole sul redditometro. Poiché l'accertamento redditometrico è a tutti gli effetti un accertamento di tipo standardizzato, è necessario che la versione più evoluta prevalga su quelle precedenti.