Notizia

Trasferire personale all’estero

Pubblicato il 26 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015, le aziende che intendono assumere personale da trasferire all’estero non sono più tenute a chiedere l’autorizzazione che veniva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, o di 120 giorni in caso di parere preventivo del Ministero degli Affari Esteri per i Paesi a rischio.


Le aziende che avevano chiesto la suddetta autorizzazione prima del 24 settembre 2015 e non abbiano ricevuto alcuna risposta, possono procedere direttamente, ricordando che, qualora il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro è, comunque, obbligato ad inviare il modello UNILAV:

  • entro le ore 24 antecedenti l’inizio del rapporto di lavoro per l’assunzione;
  • entro 5 giorni dall’evento per il trasferimento ed il successivo rientro.

Se il rapporto di lavoro si instaura all’estero ed è regolato dal diritto locale, la comunicazione obbligatoria non è dovuta. 

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).