È stato chiesto alla Fondazione Studi dei CdL un parere in merito alla possibilità per un’azienda di fruire dell’esonero contributivo, previsto dal DDL Stabilità 2016, in caso di stabilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 1° gennaio 2016, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2015.
Con parere n. 3 del 25 novembre 2015, la Fondazione ha specificato che si ritiene che a tutti i rapporti instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2016, spetti legittimamente l’esonero contributivo in questione, in quanto la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore.
Non sussiste, quindi, alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione.
Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, ma è necessaria una volontà (la scelta della stabilizzazione) e non c’è alcuna imposizione di legge.
Per quanto sopra i Consulenti del Lavoro ritengono che, nel caso di specie, non sia applicabile l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/15, che esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenti l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.