L’INPS, con messaggio n. 7145 del 25 novembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’operatività dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della Legge n. 613/1966, e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla Legge n. 228/2012.
Il messaggio si sofferma su:
- contestuale diritto a pensione nell’AGO dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Pensione nell’AGO dei lavoratori dipendenti e in una gestione autonoma
Con riferimento al contestuale diritto a pensione nell’AGO dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, specifica l’Istituto che, nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni, l’art. 20, comma 2, Legge n. 613/1966, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
L’interessato può chiedere espressamente la liquidazione della prestazione in una gestione diversa nel caso in cui, alla data della domanda di pensione, tutti i requisiti risultino perfezionati sia:
- nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione;
- in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni.