Notizia

Cumulo periodi assicurativi

Pubblicato il 26 novembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

L’INPS, con messaggio n. 7145 del 25 novembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’operatività dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della Legge n. 613/1966, e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla Legge n. 228/2012.


Il messaggio si sofferma su:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di inabilità;
  • contestuale diritto a pensione nell’AGO dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Pensione nell’AGO dei lavoratori dipendenti e in una gestione autonoma

Con riferimento al contestuale diritto a pensione nell’AGO dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, specifica l’Istituto che, nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni, l’art. 20, comma 2, Legge n. 613/1966, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.


L’interessato può chiedere espressamente la liquidazione della prestazione in una gestione diversa nel caso in cui, alla data della domanda di pensione, tutti i requisiti risultino perfezionati sia:


  • nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione;
  • in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni.

Prossime scadenze

Calendario
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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).