La Relazione n. 3 del 15 ottobre 2015dell’Ufficio del Massimario della Cassazione ha ad oggetto l’interpretazionedella nozione di false comunicazioni sociali, alla luce della recente riformaintrodotta con la Legge n. 69/2015.
Valutazioni di bilancio oggetto delle false comunicazioni?
L’Ufficio del massimario, inparticolare, compie una complessa disamina sulla nuova formulazione delle falsecomunicazione sociali soffermandosi, in particolar modo, sulla nozione di“fatto” oggetto della falsa comunicazione e sulle valutazioni di bilancio.
La questione che viene affrontataattiene al “se la nozione di fatto, cui gli articoli 2621 e 2622 Codice civilefanno riferimento, ricomprenda nell’area punitiva della norma incriminatricesoltanto i dati oggettivi della realtà sensibile, oppure possono essere falseanche le valutazioni di bilancio, ossia le stime di valore contabile in essocontenute”.
Con riferimento ai fatti materiali,quindi, la riflessione viene focalizzata sul dato testuale e sul sintagmautilizzato dal legislatore del 2002 “ancorché oggetto di valutazioni”, sintagmapoi eliminato nella formulazione del 2015.
Posizioni ermeneutiche
In questo contesto, viene richiamatala Sentenza n. 33774/2015 della Quinta sezione di Cassazione secondo la quale“il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt.2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributarioe con l'art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontàlegislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi”.
Valorizzando queste argomentazioni,viene evidenziato come alcuni primi commentatori abbiano affermato lasopravvenuta estraneità del c.d. fatto valutativo rispetto all’oggetto dellenuove false comunicazioni sociali. La dottrina si è tuttavia chiesta qualisiano le concrete possibilità applicative di una fattispecie di falsecomunicazioni sociali che rinunci a punire le valutazioni di bilancio.
La tesi secondo cui con non sarebbepiù possibile attribuire rilievo penale ai fatti valutativi è stata, quindi,oggetto di serrata rivisitazione critica.
Conclusioni sulla rilevanza penale dei fatti valutativi
Secondo le considerazioniriepilogative dell’Ufficio di cassazione, in definitiva, deve escludersi lapossibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma “ancorché oggettodi valutazioni” una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazionidall’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di falsecomunicazioni sociali.
Parimenti – si legge nella relazione -deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali”un significato più restrittivo rispetto a quello di “fatti” e più selettivorispetto a quello di “informazioni”.
Secondo la Cassazione, il riferimentoermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto la vigenzadell’originario dettato dell’articolo 2621 c.c. ed ossia, “si ha falsitàpenalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte dalbilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l’entitàquantitativa del dato di riferimento (…) oppure (o anche, poiché sonopossibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme daquello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, incontrappunto alle disposizioni di legge”.