Con il pronto ordini n. 156 del 24 novembre 2015, il Cndcec spiega che un iscritto nella sezione B dell'Albo non può svolgere l'attività di trasferimento delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata, ex lege 133/2008.
Il trasferimento prevede una particolare procedura
La particolare procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di Srl, stabilita con la legge citata, prevede il richiamo all'art 31, comma 2-quater, della legge 340/2000.
E' tale richiamo ad ammettere gli iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali tra i soggetti idonei al ruolo di intermediari nella procedura citata.
Tuttavia, in virtù del Dlgs 139/2005, le disposizioni in argomento sono applicabili solo agli iscritti della sezione A dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili.