La Corte di Cassazione, con tre ordinanze (nn. 3735/3737/3886 del mese di febbraio 2015), è intervenuta sul tema della imposizione indiretta sui vincoli di destinazione, ritenendo configurabile un'autonoma “nuova imposta”, nell'ambito del tributo successorio e donativo, da applicare sulla “costituzione di un vincolo di destinazione”.
Presupposto del nuovo tributo sarebbe da individuare nella “predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti”, in quanto l’oggetto dell’imposizione consisterebbe nel “valore dell’utilità” relativamente alla quale il disponente limita le proprie facoltà proprietarie.
Tale interpretazione della Corte è stata però molto criticata dalla dottrina, che ha evidenziato la non fondatezza a livello interpretativo oltre che alcuni possibili profili di illegittimità costituzionale.
La posizione del Notariato: studio n. 132-2015/T
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n.132-2015/T, si è allineato ai prevalenti orientamenti amministrativi, sostenendo che la tesi della Corte di applicare un “nuovo” tributo sui vincoli di destinazione determinerebbe l'applicazione del tributo ad ogni fattispecie di vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendentemente dal carattere oneroso o liberale/gratuito, comportando così un notevole aggravio di tassazione nel settore delle imposte indirette.
Nel suo studio, dunque, il Notariato auspica che la Suprema Corte possa rivedere la propria posizione e che, nel frattempo, la prassi non si allinei.
Intanto, il Notariato sostiene fortemente che la posizione assunta dalla Corte sia criticabile sotto molti punti di vista, dato che:
- non si può sostenere l'introduzione di un nuovo tributo sui vincoli di destinazione da parte del Dl 262/2006, visto che tale normativa prevede esplicitamente solo l'istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, senza menzionare altri tributi;
- l’imposizione sulla pura costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal verificarsi di una fattispecie traslativa, sarebbe in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, in quanto non correlata a una forza economica effettiva.