Con messaggio n. 7189 del 27 novembre 2015, l’INPS ha fornito precisazioni sui periodi di concessione di proroga della mobilità in deroga.
In particolare l’Istituto ha richiamato la sua circolare n. 107 del 27 maggio 2015 in cui ha specificato che i decreti regionali di concessione della mobilità in deroga non possono prevedere concessioni del trattamento in questione per periodi non continuativi rispetto all’evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi, per sottolineare che lo stesso principio vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di lavoro a tempo determinato.
Pertanto, nei casi suddetti, non potrà darsi corso alla decretazione regionale e le Sedi INPS territorialmente competenti informeranno la Regione o Provincia autonoma interessata, sull’impossibilità per l’Istituto di dare esecuzione al provvedimento concessorio.