In caso di mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria è importante comprendere se le informazioni e la documentazione fornite dal contribuente nel corso della stessa siano utilizzabili ai fini dell’accertamento.
La Cassazione ha precisato, nella sentenza 16597/2015, che non può attribuirsi rilevanza – ai fini della successiva attività accertatrice – «al mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, derivante dal mancato pagamento del relativo importo da parte del contribuente». Da questa affermazione sembra, quindi, evincersi che se la procedura di adesione non è perfezionata risulta privo di efficacia, ai fini del controllo degli uffici, quanto accaduto nel corso del suo svolgimento.
Resta, in ogni caso, aperta la questione se le informazioni e la documentazione fornite dal contribuente nel corso della procedura assumano o meno rilevanza probatoria ai fini del successivo accertamento e se vada effettuata la segnalazione all’autorità giudiziaria qualora dalle stesse emergano fatti penalmente rilevanti. Al riguardo si ritiene che gli elementi forniti dal contribuente possano comunque costituire la base di partenza per lo sviluppo della successiva attività degli uffici e che sarà probabilmente inviata la segnalazione.
L’Assonime ha osservato, nella circolare 16/2015, che l’istanza rappresenta una confessione stragiudiziale e che la collaborazione spontanea «non è un “condono” e può essere sottoposta a valutazione»; può essere, cioè, invalidata solo qualora emergano «importanti elementi segnaletici della sostanziale infedeltà e grave incompletezza dei dati rappresentati dal contribuente, la cui buona fede va invece preservata e tutelata». E alla stessa conclusione pervengono sostanzialmente i chiarimenti delle Entrate.
In caso di mancato perfezionamento della procedura tornano applicabili le ordinarie regole sull’accertamento, compresa quella riguardante il termine di decadenza dell’azione accertatrice.
Si ritiene, tuttavia, che resti possibile accertare entro il 2016 il periodo d’imposta per il quale la decadenza si dovrebbe ordinariamente verificare il prossimo 31 dicembre (cioè l’anno 2010 o il 2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione). Ciò in quanto nell’articolo 5-quinquies, comma 10, del Dl 167/1990 è previsto che se il contribuente non versa le somme dovute e l’adesione non si perfeziona l’Agenzia notifica – anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dell’azione accertatrice – un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’invito a comparire o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione: previsione che dovrebbe riguardare tutti i casi in cui non si producono gli effetti della procedura.