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Integrative a favore, Commercialisti chiedono più tempo

Pubblicato il 24 dicembre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Dopo che il 18 dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso relativamente alla dichiarazione integrativa presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, in seguito all'introduzione della lett. a-bis) dell'art. 13, comma 1, dlgs n. 472/1997, non si sono fatte attendere le proposte dei commercialisti sull'argomento.

Secondo la categoria professionale, per le dichiarazioni integrative presentate nei novanta giorni dal termine, si dovrebbero concedere sessanta giorni di tempo a chi deve versare la differenza di tre euro sulla sanzione per il ravvedimento operoso e garantire tempi rapidi ai contribuenti che invece devono recuperare le maggiori sanzioni corrisposte, consentendone la compensazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Il presidente del Cndcec, Gerardo Longobardi, ha evidenziato come pur apprezzando l’apertura interpretativa offerta dall'Amministrazione finanziaria nel comunicato, non si può non evidenziare come la stessa sia giunta a soli cinque giorni lavorativi dalla scadenza del 29 dicembre (novantesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2014), termine ultimo per avvalersi di tale ipotesi di ravvedimento per le dichiarazioni integrative.

La proposta dei commercialisti muove, dunque, dalla necessità di tutelare tutti quei contribuenti che, in epoca precedente alla pubblicazione del comunicato delle Entrate, abbiano presentato dichiarazioni integrative avvalendosi del ravvedimento operoso con modalità differenti da quelle poi illustrate.


Operazioni con le parti correlate, documento del Cndcec

In data 23 dicembre 2015, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato un documento sul tema delle operazioni con parti correlate e sulle indicazioni contenute nel principio contabile internazionale Ias 24.

Le parti correlate “sono transazioni spesso poste sotto l’obiettivo del legislatore e delle autorità di sorveglianza, poiché potenzialmente pericolose per gli interessi societari”.

Le transazioni con le parti correlate spesso interessano le public company in cui è netta la separazione tra proprietà e controllo, ma anche le imprese che presentano un’elevata concentrazione della proprietà, con la conseguenza che, nel primo caso, tali operazioni possono portare benefici ai manager aziendali, mentre, nel secondo caso, sono gli azionisti di controllo ad ottenere benefici a danno di minoranze e creditori sociali.

Date le criticità riscontrate, il legislatore prevede per le operazioni con parti correlate compiute dalle società che hanno interessi pubblici un'apposita disciplina autorizzativa e specifici obblighi informativi. L’orientamento prevalente non è tanto quello di proibire tali operazioni, ma di richiedere un’adeguata informativa in bilancio, considerando la sostanza piuttosto che la natura giuridica delle stesse. Scopo del nuovo documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è proprio quello di sviluppare la tematica sotto i diversi profili operativi, concentrando l’attenzione sulla predisposizione del bilancio.


Dup, modello di parere per i revisori degli enti locali

Al fine di fissare i paletti necessari a salvaguardare il ruolo dei controllori dei conti che operano in comuni, province e città metropolitane, il Cndcec ha messo a disposizione di tutti i suoi iscritti un modello di parere dell’organo di revisione sul documento unico di programmazione (DUP).

Per i revisori dei conti il debutto del Dup è stato complicato dagli incroci delle proroghe, che hanno scoordinato fra loro i calendari del documento di programmazione e del bilancio di previsione.

Il compito dei professionisti chiamati ad assolvere l'adempimento non è facile e, per tali ragioni, il Cndcec ha preparato un modello che tiene conto oltre che delle recenti prese di posizioni di Arconet sul tema, anche della possibilità che, oltre al parere favorevole, l’organo di revisione, verificata l’eventuale incompletezza o parziale irregolarità del DUP, possa esprimere, in base alla loro gravità, una delle seguenti formulazioni: impossibilità di esprimere un parereparere contrario o parere con riserva.

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